ORDINANZA SINDACALE N.34 DEL 02.05.2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL SINDACO
ORDINA
Per le motivazioni in premessa fino alla data del 17.05.2020:
1) è consentita ai sensi del DPCM del 26 Aprile 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037 del 30.04.2020, la vendita di cibo e bevande da asporto, fino alle ore 19.00 da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, bar, glaterie, pasticcerie, yogurterie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto il l'accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal DPCM del 26 Aprile 2020 e relativi allegati;
2) è consentita ai sensi del DPCM del 26 Aprile 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037 del 30.04.2020,la vendita di cibo e bevande da asporto fino alle ore 21.00, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio, paninoteche, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal DPCM del 26 Aprile 2020 e relativi allegati;
3) è preferibile che i clienti effettuino l'ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
4) è fatto obbligo ai clienti di indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all'interno dei locali;
5) è fatto obbligo ai clienti di entrare uno alla volta e di permanere all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l'utilizzo dei bagni;
6) fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addettihanno l'obbligo di indosare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è racomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzati;
7) è vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto;
8) ai gestori di dare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti all'ingresso del locale;
9) ai gestori di dare informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente ; deve altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che l'attività di somministrazione e/o ristorazione è sospesa ad eccezione della somministrazione e/o ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.