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FAMIGLIA ANAGRAFICA
Per famiglia anagrafica s’intende un insieme di persone che coabitano all’interno di uno stesso appartamento. Non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati. Il certificato di stato di famiglia risponde esclusivamente all’esigenza del servizio Anagrafico di rilevare le famiglie anagrafiche residenti nel Comune. E’ per questo motivo che il certificato di stato di famiglia viene rilasciato con la sola indicazione dell’intestatario della scheda (I.S.) cioè la persona che compare per prima nel certificato stesso, senza più indicare la relazione di parentela (che può mancare)

NUCLEO FAMILIARE
Per nucleo familiare s’intende la famiglia in senso stretto ovvero il complesso di persone costituite da genitori e figli. La composizione del nucleo familiare non è rilevante ai fini anagrafici ma per fini diversi quali ad esempio quelli fiscali per determinare l’esenzione di determinati tributi. La composizione del nucleo familiare , non dimostrabile con certificato di stato di famiglia, dovrà essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

TUTELA LAVORATRICE MADRE
Ogni lavoratrice dipendente ha il diritto:
  • · al periodo di astensione dal lavoro che dato da 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo.
  • · periodo di non licenziabilità dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
  • · periodo di astensione dai lavori pericolosi e pesanti durante tutta la gestazione
  • · astensione anticipata dal lavoro rispetto al normale periodo di in caso di grave pericolo per la gravidanza.
ADOZIONE
E’ un provvedimento del Tribunale per i minorenni a favore di minori abbandonati , privi di assistenza morale e materiale di genitori o altri parenti. Possono chiedere l’adozione i coniugi regolarmente sposati da aLmeno 3 anni e che non siano separati, neanche di fatto, riconosciuti idonei all’educazione e alla crescita dei minori adottandi. Per l’adozione di minori italiani occorre presentare la domanda ad uno o più Tribunali dei Minorenni. Per l’adozione internazionale occorre presentarla al solo Tribunale dei Minorenni compatente in relazione alla residenza della coppia. E’ valida 2 anni e può essere ripresentata alla scadenza. Il Tribunale accerta l’idoneità della coppia mediante I Servizi Sociali locali. Per l’adozione internazionale ottenuta l’idoneità occorre rivolgersi agli Enti autorizzati dal Ministero degli Esteri. In caso di accoglimento della domanda il minore viene dato alla famiglia in affidamento preadottivo (almeno un anno) al termine del quale se l’esito è positivo l’adozione diventa definitiva

DOVE RIVOLGERSI: al Tribunale dei Minorenni di Roma Via Bresciani, 32 (III piano stanze 7 e 13) Tel. 06.688931 CONGEDO DI PATERNITA’
Il padre lavoratore subordinato può utilizzare la parte dei astensione obbligatoria successiva alla nascita di un figlio, fino al giorno del compimento del terzo mese di età, nei seguenti casi:
  • · morte della madre
  • · grave infermità della madre
  • · abbandono del figlio da parte della madre
  • · affidamento esclusivo del bambino al padre
Non è rilevante la situazione lavorativa o meno della madre.
Il padre che intende avvalersi di tale diritto deve presentare al datore di lavoro la relativa certificazione.
Sono estesi al padre lavoratore alcuni diritti e delle tutele tradizionalmente riconosciute alla madre:
  • 1. la commutabilità nell’anzianità di servizio del congedo di paternità;
  • 2. diritto alla copertura economica del congedo (80% della retribuzione) ;
  • 3. il divieto di licenziamento durante il congedo di paternità e fino a 1 anno di vita del figlio;
  • 4. l’obbligo di convalida delle dimissioni fino a 1 anno di vita del figlio
E’ previsto che il congedo possa essere utilizzato dal padre lavoratore subordinato nel caso in cui la madre sia una lavoratrice che vi rinuncia.

Successivamente al congedo di paternità, il padre può godere del congedo parentale alle condizioni stabilite. E’ da osservare che, tranne nel caso di grave infermità della madre, siamo in presenza di genitore single, con conseguente diritto a 10 mesi di congedo. AFFIDAMENTO FAMILIARE
L’affidamento familiare si realizza in quelle situazioni in cui i bambini non possono rimanere nella propria famiglia per situazioni temporanee di disagio socio-economico ed educativo: serve quindi a sostituire la famigli d’origine per garantire al minore tutto ciò che gli occorre per realizzare un armonico sviluppo psico-affettivo. L’affidamento familiare può essere consensuale , quando la famiglia d’origine è consenziente, o disposto dal Tribunale dei Minori. Tutti possono accogliere un bambino in affidamento, comprese le persone singole, purché disposti ad accettare il bambino nella sua realtà e ad assicurarne il mantenimento e l’educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino. La durata dell’affidamento può andare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.

DOVE RIVOLGERSI: si può dare la propria disponibilità all’affidamento familiare presso le Assistenti Sociali del Comune in Corso B. Buozzi 17 Tel. 0761.590312 oppure ci si può rivolgere al Centro Pollicino in Piazza Cagliero n. 20 Roma Tel 06.7840013

PRERICONOSCIMENTO
Il prericonoscimento è un atto facoltativo e può essere richiesto da

MADRE NUBILE
che deve
    - presentarsi personalmente con documento di riconoscimento valido o il suo procuratore speciale
    - presentare certificato del medico curante o del ginecologo attestante le generalità della gestante e il mese di gravidanza
    - acquistare marca da bollo da euro 10,33.
MADRE SEPARATA LEGALMENTE
Che dovrà presentare oltre i documenti di cui sopra una copia della separazione consensuale o giudiziale che può essere sostituita con una dichiarazione sottoscritta davanti all’impiegato addetto; questo tipo di dichiarazione può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto.

Per poter effettuare il prericonoscimento occorre che dalla data di omologazione o dalla pronuncia della separazione giudiziale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al Giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, siano trascorsi 300 giorni, questa prassi si segue anche nei casi di separazione di fatto.

ASSEGNO DI MATERNITA’
E’ un contributo erogato dall’INPS e concesso dal Comune alle donne partorienti disoccupate o lavoratrici la cui indennità per maternità sia inferiore ad un certo importo Può essere richiesto entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’affidamento adottivo se l’ISE indicatore della situazione economica della propria famiglia non supera il limite di reddito fissato dalla legge . Per la presentazione dell’istanza occorre munirsi dei dati relativi al reddito dell’anno precedente, il valore catastale delle proprietà possedute, il codice ABI della banca o dell’intermediario finanziario che gestisce i propri risparmi.

DOVE RIVOLGERSI: per la domanda e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via SS. Giovanni e Marciano, n.4 Tel 0761.590403,

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
Le famiglie con almeno 3 figli minori e l’ISE, indicatore della situazione economica , inferiore al limite di legge, possono richiedere l’assegno per nuclei numerosi. La richiesta va fatta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo. L’assegno se riconosciuto verrà erogato dall’INPS, in 2 rate corrispondenti ai 2 semestri. Per la presentazione dell’istanza occorre munirsi dei dati relativi al reddito dell’anno precedente, il valore catastale delle proprietà possedute, il codice ABI della propria banca o l’intermediario finanziario che gestisce i propri risparmi.

DOVE RIVOLGERSI: per la domanda e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via SS. Giovanni e Marciano, n.4 Tel 0761.590403

ASILO NIDO
Le famiglie con bambini con età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni possono fare richiesta di utilizzazione del servizio di asilo nido messo a disposizione dal Comune. L’asilo nido comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 e il sabato dal 7,30 alle 13,00. Per l’iscrizione occorre la documentazione del reddito familiare, dichiarabile anche mediante autocertificazione, nonché una serie di certificati medici al bambino l’ idoneità del bambino alla convivenza con altri minori. Per il servizio, la cui frequenza è libera, è richiesto un contributo proporzionale al reddito familiare, composto da una quota fissa mensile e una quota giornaliera di presenza.

DOVE RIVOLGERSI: per la domanda e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via SS. Giovanni e Marciano, n.4 Tel 0761.590403

COLONIE ESTIVE
L’Amministrazione Comunale organizza annualmente soggiorni estivi marini per i minori di anni 14 . Le località e le informazioni necessarie sono comunicate di volta in volta mediante manifesti di avviso al pubblico.

DOVE RIVOLGERSI: ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via SS. Martiri Giovanni e Marciano, n. 4

REFEZIONE SCOLASTICA
Per accedere alle mense scolastiche previste per la scuola materna , elementare e media, occorre presentare la richiesta del servizio e l’acquisto dei buoni mensa che il bambino presenterà ogni volta al rappresentante della società di gestione. Il costo del contributo per il pasto varia in funzione del reddito e del numero dei componenti del proprio nucleo familiare. Per la richiesta occorre autocertificare il reddito familiare e la composizione.

DOVE RIVOLGERSI: domande e buoni pasto vanno ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via SS. Giovanni e Marciano, n. 4 Tel. 0761.590403

ANAGRAFE CANINA
I proprietari di cani devono iscrivere l’animale all’anagrafe canina presso i servizi veterinari della Asl che rilascerà il libretto sanitario e un codice di riconoscimento da tatuare. La denuncia di possesso va fatta dal proprietario , con documento d’identità e codice fiscale, entro 3 mesi dalla nascita o dal momento in cui è iniziato il possesso. Il tatuaggio , obbligatorio, va fatto gratuitamente tra il sesto e l’ottavo mese di vita del cane. Successivamente il proprietario dovrà comunicare per iscritto entro 5 giorni ogni cambio di titolarità, morte, smarrimento.

DOVE RIVOLGERSI: presso il Servizio Veterinario della ASL di competenza
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